Servizi per i cittadini


Visura delle iscrizioni
Informazioni GeneraliVisura delle iscrizioni: chiunque può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile. - art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto.
A chi rivolgersi

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A  Sondrio l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.

Ufficio Locale del Casellario Giudiziale

Documentazione richiesta

La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando l'apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente.

La richiesta di visura può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dal modello predisposto.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto
  • busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000). 

Termini per il rilascioRilascio due giorni dopo richiesta.